Descrizione
Ordinanza N°18/2024. Modalità di conduzione dei cani nel territorio comunale urbano ed extraurbano
Nell'ordinanza si ordina:
È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani di tenerli sempre al guinzaglio, indipendentemente dalla razza, dalla tempra e dalla mole, nelle aree extraurbane e nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e ove occorra con museruola, applicata in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;
Si dispone:
Nei giardini, negli orti e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l’accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l’indicazione “Attenti al cane”. Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore e i cani da pastore quando accompagnino il gregge.
I proprietari ed i conduttori dei cani sono tenuti a rimuovere le deiezioni solide dei cani e a pulire lo spazio lordato. Gli escrementi devono essere raccolti in sacchetto o contenitore e depositati nei pubblici raccoglitori.
I proprietari ed i conduttori dei cani sono tenuti a rimuovere le deiezioni solide dei cani e a pulire lo spazio lordato. Gli escrementi devono essere raccolti in sacchetto o contenitore e depositati nei pubblici raccoglitori.